Regime forfettario 2022 con flat tax: novità requisiti e cause d’esclusione

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09/03/2022

Regime forfettario 2022 con flat tax: novità requisiti e cause d’esclusione

Regime forfettario 2022 con flat tax, anche quest’anno resta possibile per i contribuenti con i requisiti di legge beneficiare del regime agevolato. Una possibilità prevista dal legislatore fin dal lontano 2014 e che nel corso degli anni ha ottenuto un successo crescente. Il risultato è dovuto sia alla semplificazione amministrativa e burocratica, sia agli importanti vantaggi legati all’applicazione d’imposte e contributi ridotte.

Il regime forfettario consente infatti di ottenere un’imposta sostitutiva unica, di essere esclusi dal pagamento dell’Iva e di considerare le spese attraverso il coefficiente di redditività. Ovviamente, la legge delimita l’accesso a questa opzione fiscale al fine di non creare eccessivi effetti distorsivi sul mercato, nonché dal punto di vista della concorrenza tra imprenditori.

Regime forfettario 2022: le caratteristiche della misura

Per usufruire del regime forfettario nel 2022 occorre dimostrare un fatturato inferiore a 65mila euro l’anno. Il dato comprende ricavi e compensi. In aggiunta, non devono essere presenti spese per il personale superiori a 20mila euro. I dati sono desunti dalle dichiarazioni pregresse, mentre per l’anno in conto si applica il principio di presunzione. In questo senso, l’agevolazione può essere utilizzata fino a quando continuano a esistere i criteri di base.


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Nel corso del 2022, coloro che scelgono il regime forfettario possono beneficiare di un’imposta sostitutiva unica dal 5% al 15%, che va a sostituire le tradizionali aliquote Irpef e Irap. Come già accennato, si beneficia anche dell’esclusione del pagamento dell’Iva. Con tutto ciò che ne deriva per gli obblighi burocratici e amministrativi.

È inoltre possibile portare in deduzione i contributi versati all’Inps o alla propria cassa di previdenza. Mentre alle altre tipologie di spese è applicato il coefficiente di redditività, che risulta diverso in base allo specifico codice di attività. Tra le novità di quest’anno c’è inoltre l’eliminazione del limite riguardante il valore dei beni strumentali presenti in azienda.

Regime forfettario e cause di esclusione: ecco i casi d’incompatibilità

In base a quanto previsto dalla legge e confermato dall’Agenzia delle Entrate, il regime forfettario risulta incompatibile nel caso in cui la normativa preveda l’applicazione del regime Iva speciale.

Tra le diverse attività alle quali non è possibile applicare la flat tax rientrano quindi l’agricoltura e le attività connesse alla pesca. La vendita di sali e tabacchi. L’editoria. Il commercio di fiammiferi. La vendita di biglietti per il trasporto pubblico e di sosta. La vendita a domicilio. La gestione dei servizi di telefonia pubblica.


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Rientrano inoltre le agenzie di viaggio, gli agriturismi, le attività di gioco e intrattenimento legate al DPR 640/1972, la vendita di beni usati e oggetti da collezione, d’arte o di antiquariato. Inoltre, sono esclude dalla tassa piatta anche le agenzie di vendita all’asta.

La flat tax è infine incompatibile anche con i regimi legati al patent box e al diritto d’autore, oltre che con l’esercizio esclusivo o prevalente di cessione di fabbricati, terreni o mezzi di trasporto.

Flat tax: i motivi di esclusione con redditi da controllo di SRL o da lavoro dipendente

Anche la presenza di altri redditi può portare all’esclusione dal regime forfettario. In particolare, il legislatore si è posto l’obiettivo di evitare il frazionamento delle attività con l’idea esplicita di ridurre l’imposizione fiscale. Per questo motivo, è stata decisa l’esclusione per soci di SRL o società di comodo che svolgono attività direttamente o indirettamente collegate.

Per le società quotate in mercati regolamentati, la soglia di possesso è del 2% dei voti o del 5% del capitale. Mentre per quelle non quotate, la soglia è del 20% dei voti in assemblea ordinaria o del 24% del capitale sociale o patrimoniale. Rispetto invece al tema dei redditi da lavoro, la legge prevede il limite di 30mila euro l’anno. In aggiunta, è esplicitamente vietato applicare il regime forfettario per fatturare nei confronto dell’ex datore di lavoro.

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